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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2007-2008
PREMESSA |
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La scuola è una comunità organizzata allo scopo di promuovere la piena formazione della personalità degli alunni ed è costituita, oltre che dagli studenti e dal personale docente, anche dalle altre componenti che, nei modi e con le funzioni proprie di ciascuna, operano in eventuale collaborazione con istituzioni comunitarie intermedie, preposte alla tutela ed alla promozione umana, civile e sociale dei giovani.
La convivenza scolastica si realizza attraverso l’osservanza di norme democraticamente definite ed accettate nel rispetto della Costituzione e delle Leggi dello Stato.
L’insieme dei diritti e dei doveri che legano reciprocamente le componenti della comunità scolastica s’incentra sul rispetto, da parte di ciascuno, della dignità propria ed altrui.
Si sottolinea l’esigenza che il diritto per tutti allo studio sia inteso anche come dovere e che solo considerando lo studio un diritto-dovere si può consentire alla scuola di assolvere il suo compito precipuo, preparare cioè i cittadini di domani liberi e coscienti delle loro scelte e delle loro responsabilità.
Il presente Regolamento, pertanto, pone norme atte a definire e a coordinare le attività delle varie componenti operanti nella scuola allo scopo di realizzare la gestione sociale della comunità scolastica.
La scuola chiederà ai genitori, all’atto dell’iscrizione, o comunque all’inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un “patto sociale di corresponsabilità” al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.
Con tale strumento le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o violino i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.
Per quanto attiene alla vigilanza sui comportamenti degli alunni da parte di tutto il personale docente ed A.T.A., si ricorda che la stessa sussiste in tutti gli spazi della scuola e che eventuale infrazione deve essere segnalata tempestivamente all’autorità competente.
NORME INTERNE
Art. 1 - ENTRATE E RITARDI
L’ingresso a scuola è fissato per le ore 8,00 e, di norma, non è consentita l’entrata degli alunni nelle aule dopo l’ora di inizio delle lezioni fissata in sede di programmazione didattica dell’Istituto. Considerata la particolare ubicazione e la difficile raggiungibilità dei due plessi dell’Istituto, l’alunno è ammesso in classe fino ad un ritardo di minuti 15, ovvero fino alle ore 8,15; tale ritardo dovrà essere giustificato e, comunque, ne sarà data comunicazione alla famiglia attraverso SMS.
Sono ammessi soltanto n. 4 (quattro) ingressi mensili entro le ore 8,15. Al quarto ritardo il genitore sarà convocato dal coordinatore di classe.
Gli alunni che raggiungeranno l’Istituto oltre tale orario dovranno attendere la fine della prima ora di lezione e, solo per casi eccezionali e documentabili, la fine della seconda ora ricevendo un’autorizzazione del Capo D’Istituto o di un suo delegato. Dell’ingresso in ritardo con permesso e dell’ora in cui è avvenuto sarà fatta esplicita annotazione sul diario di classe.
Sono ammessi soltanto n. 5 (cinque) permessi di entrata posticipata per ogni quadrimestre; al quinto ritardo il genitore sarà convocato dal coordinatore di classe e messo al corrente del comportamento dell’allievo.
Le entrate posticipate non potranno avvenire oltre la fine della seconda ora. E’ vietato l’ingresso nell’Istituto ad estranei non autorizzati.
Art. 2 - FREQUENZA - GIUSTIFICAZIONI - ASSENZE 
Gli insegnanti sono tenuti a fare l’appello e a prendere nota degli assenti e dei ritardatari all’inizio di ogni lezione. La presenza degli studenti nell’area dell’Istituto è autorizzata soltanto a coloro che risultano presenti alle lezioni.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e tutte le assenze devono essere registrate e giustificate dagli alunni, anche se maggiorenni, su apposito libretto.
Per gli studenti minorenni la giustificazione deve essere sottoscritta dal genitore che ha depositato la firma in segreteria. Gli studenti maggiorenni possono giustificare personalmente, ma sempre utilizzando l’apposito libretto rilasciato dalla Segreteria.
Dopo cinque giorni d’assenza continuata, la riammissione avviene a seguito di presentazione di certificato medico attestante l’idoneità fisica dell’alunno, salvo che detta assenza, non dovuta a malattia, sia stata preavvertita dalla famiglia dell’alunno.
Qualora lo studente minorenne rientri a scuola dopo cinque giorni continuativi senza il certificato medico, sarà compito del docente della Prima ora avvertire il Dirigente Scolastico o un suo delegato, il quale avrà cura di comunicare al genitore la non ammissione in classe dell’allievo fino alla presentazione del certificato medico. I maggiorenni non saranno ammessi nell’Istituto.
Nella presentazione delle giustificazioni non sono ammessi ritardi superiori a due giorni. Al terzo giorno della mancata giustificazione il coordinatore di classe, avvertito dal docente della Prima ora, convocherà il genitore dell’alunno.
In caso di mancata presentazione della giustificazione, il Dirigente Scolastico comminerà la sanzione prevista dal presente Regolamento. Non sono ammesse giustificazioni né richieste di permessi di uscita anticipata pervenute attraverso Fax, E-mail, Telefono.
Art. 3 - USCITE ANTICIPATE 
L’alunno minorenne che chieda di lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, può farlo solo se viene prelevato da un genitore, da chi esercita la patria potestà e da persona da questi formalmente delegata. Gli studenti maggiorenni potranno essere autorizzati a lasciare l’Istituto, con richiesta motivata, diretta al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore.
Le richieste d’uscita anticipata vanno presentate in Vicepresidenza all’inizio delle lezioni. Tale uscita non potrà essere autorizzata prima della fine della Terza ora.
Tutti i permessi d’uscita anticipata vanno annotati sul giornale di classe. Saranno autorizzati soltanto quattro permessi d’uscita per ogni quadrimestre. Non sono concessi permessi d’uscita anticipata nell’ultimo mese di ogni quadrimestre.
Situazioni eccezionali, debitamente documentate, saranno esaminate dai rispettivi consigli di classe.
Gli alunni potranno allontanarsi momentaneamente dalle lezioni, uno per volta, previa autorizzazione da parte del docente a partire dalle ore 9,00. Non è consentito sostare nei corridoi durante le ore di lezione.
Qualora l’Istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle ultime ore, sarà consentita l’uscita anticipata delle classi interessate a condizione che si preavvisino le famiglie almeno un giorno prima.
Art. 4 - DIRITTI DEGLI STUDENTI 
Gli studenti hanno diritto:
Ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
Ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell’Istituto;
Alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
Ad usufruire di un ambiente sano e sicuro.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
art. 5 - DOVERI DEGLI STUDENTI 
Gli studenti sono tenuti:
A frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
Ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
A mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui alla premessa, sia durante le normali attività scolastiche che nel corso delle visite didattiche o delle attività integrative;
Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola.
art. 6 - TELEFONINO 
E’ vietato agli studenti, ai docenti ed a tutti gli operatori della scuola l’uso del telefono cellulare e di qualunque altro dispositivo elettronico durante l’attività scolastica.
La contravvenzione a tale disposizione comporterà per l’alunno il sequestro dell’apparecchio, il quale sarà riconsegnato soltanto ai genitori dell’alunno.
Nel caso di reiterazione del comportamento indicato, si comminerà la sanzione della sospensione dalle lezioni e, in ottemperanza a quanto dettato dallo Statuto delle stedentesse e degli studenti, si proporrà l’obbligo di un comportamento risarcitorio-riparatorio.
Art. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari. Nel caso che non fosse possibile rintracciare il responsabile del danno, la spesa verrà ripartita tra gli alunni della classe o delle classi interessate.
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le sanzioni e gli organi competenti all’irrogazione delle stesse sono individuati nella tabella a pagina seguente.
Mancanza |
Sanzione |
Organo competente |
a)Mancato rispetto degli orari previsti per le attività scolastiche, scarsa assiduità alle lezioni, assenze ingiustificate individuali o collettive |
Ammonizione orale
Ammonizione scritta con eventuale comunicazione alla famiglia |
Docenti
Coordinatore di classe
Capo di Istituto e/o docenti collaboratori |
b)Comportamento scorretto e di disturbo durante le attività didattiche |
Ammonizione orale
Ammonizione scritta con eventuale comunicazione alla famiglia
Temporaneo e breve allontanamento dalla classe |
Docenti
Coordinatore di classe
Capo di Istituto e/o docenti collaboratori |
c)Reiterazione del comportamento di cui alla lettera b. Comportamento offensivo e irrispettoso nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale ATA, dei compagni di classe, degli ospiti dell'Istituto |
Ammonizione scritta
Sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, fino a 5 giorni |
Docenti collaboratori
Consiglio di classe |
d)Gravi mancanze di rispetto verso il Capo di Istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni di classe, gli ospiti dell'Istituto; grave disturbo e impedimento dell'attività didattica. |
Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni |
Consiglio di classe |
Art. 8 - DIVIETI 
E severamente vietato circolare nel comprensorio scolastico con qualsiasi tipo di veicolo a motore.
E’ vietato a chiunque fumare nell’edificio scolastico.
art. 9 - ORGANO DI GARANZIA E RICORSI
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), è istituito nell’Istituto un organo interno di garanzia, composto da due rappresentanti degli alunni, da due rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante del personale ATA, designati annualmente dal Consiglio d’Istituto tra i propri membri, e presieduto dal membro più anziano. Tale organo può formulare osservazioni, proposte e pareri non vincolanti sull’applicazione e modificazione del presente Regolamento.
Contro le sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento anche temporaneo dalla scuola, lo studente può fare ricorso all’organo di garanzia di cui al presente articolo entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. La comunicazione s’intende effettuata il giorno dell’annotazione sul registro di classe se l’alunno è presente in Istituto, od il giorno del suo rientro se successivo, salvi gli effetti di comunicazioni effettuate direttamente all’alunno in forma scritta o anche verbale se nel corso d’attività scolastiche.
Sul ricorso l’organo di garanzia decide a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del membro più anziano) previa audizione delle parti interessate entro quindici giorni, ed in caso d’accoglienza del ricorso la sanzione comminata non può più avere esecuzione e resta improduttiva di ogni effetto.
L’organo di garanzia decide, altresì, con le stesse modalità a richiesta di una parte interessata, sulle controversie che possano sorgere all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente Regolamento. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto a ricorrere ad organi superiori previsto dalle norme vigenti.
Art. 10 - ISCRIZIONI 
Non è possibile frequentare per tre volte la stessa classe. Casi particolari saranno vagliati di volta in volta dal Collegio dei Docenti.
In caso di mancanza di posti, l’iscrizione alla prima classe ed anche alle classi seguenti avviene secondo una graduatoria di merito preferendo in caso di parità, l’alunno la cui famiglia risieda nel distretto dell’Istituto.
Art. 11 - VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE 
Le gite scolastiche devono avere un contenuto prevalentemente culturale o tecnico-professionale, essere deliberate dal Consiglio di Classe, organizzate dalla Commissione viaggi nominata dal Collegio dei Docenti, comunicate opportunamente alle famiglie e approvate dal Consiglio d’Istituto.
Per la partecipazione degli alunni minorenni alle visite didattiche e alle gite scolastiche è richiesta esplicita autorizzazione da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Gli alunni maggiorenni potranno firmare personalmente il foglio d’autorizzazione. Tali autorizzazioni vanno allegate alle domande dei docenti accompagnatori.
Eccezionalmente, le visite didattiche di mezza giornata potranno essere autorizzate previa comunicazione, nella settimana precedente, ai docenti coinvolti nelle lezioni il giorno della visita, che potranno apporre la propria firma in calce alla richiesta dei docenti organizzatori e/o accompagnatori.
E’ opportuno ribadire che per qualsiasi visita didattica è necessaria, di norma, la partecipazione della maggioranza (la metà più uno) degli alunni della classe e un accompagnatore ogni 15 alunni.
FUNZIONAMENTO STRUTTURE DIDATTICHE
art. 12 - BIBLIOTECA 
La biblioteca dell’Istituto è affidata a uno o più docenti nominati dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei Docenti. La biblioteca è dotata di un suo regolamento interno.
L’orario delle consultazioni e del prelievo dei libri è stabilito annualmente garantendo:
Accesso alla biblioteca da parte del personale della scuola e degli studenti;
Prestito e consultazione agevole.
I Consigli di classe possono partecipare alla scelta delle dotazioni librarie con proprie proposte.
In caso di smarrimento e di deterioramento di materiale avuto in prestito, i responsabili sono tenuti a risarcire i danni arrecati. Tutti i libri dati in prestito debbono essere restituiti entro la fine delle lezioni.
Art. 13 - LABORATORI 
I laboratori sono destinati prioritariamente alle esercitazioni previste dai programmi. Ogni laboratorio è dotato di regolamento interno. Durante le esercitazioni gli alunni devono essere debitamente assistiti dagli insegnanti. Durante l’orario delle lezioni è previsto che gruppi ridotti di studenti possano essere distaccati dalle classi ed impegnati in attività aziendali, previa programmazione e congruo preavviso al Consiglio di classe. Tale procedura sarà seguita anche per la partecipazione di gruppi di studenti a tornei sportivi interni ed esterni alla scuola. I Consigli di classe possono deliberare la partecipazione dell’intera classe o di gruppi ridotti di studenti ad attività debitamente programmate.
Art. 14 - ATTREZZATURE SPORTIVE 
Tutte le attrezzature sportive possono essere usate anche nel pomeriggio, oltre che per le attività didattiche, dagli studenti, dal personale della scuola e per attività concordate a livello distrettuale previa delibera del Consiglio d’Istituto.
Le attività sportive e l’uso delle attrezzature, fuori orario, devono essere regolate dai docenti del Gruppo Sportivo.
Art. 15 - POSTO DI RISTORO 
E’ presente nel plesso dell’Istituto un posto di ristoro. L’uso da parte degli studenti deve avvenire preferibilmente durante l’intervallo e in ogni caso non deve interferire con le attività didattiche. I prezzi dei prodotti venduti vengono periodicamente monitorati dal Consiglio d’Istituto.
Esso sarà aperto fino alle ore 8:00 e dalle ore 9:00 fino al termine delle lezioni.
Art. 16 - AULA MAGNA 
L’Aula Magna della succursale di via della Colonia Agricola, oltre che per scopi didattici e per le assemblee delle componenti scolastiche può essere concessa, previa richiesta al Consiglio d’Istituto, ad enti o associazioni legalmente costituiti per conferenze e seminari d’interesse culturale.
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 17 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 
Le assemblee degli studenti nelle ore di lezione sono disciplinate dal Testo Unico e, cioè, consentita un’intera giornata scolastica (o due mezze giornate) al mese per le assemblee di Istituto, previa richiesta al Capo d’Istituto, di norma, almeno cinque giorni prima. In presenza di particolari problemi organizzativi, il Dirigente Scolastico e gli studenti concorderanno una diversa data per lo svolgimento dell’assemblea. Le assemblee possono essere richieste:
A) da 1/10 degli studenti frequentanti;
B) dalla metà più uno del Comitato studentesco costituito dai rappresentanti di classe;
C) da un comitato eletto dall’assemblea e la cui composizione deve essere verbalizzata e comunicata alla Presidenza. Nella richiesta d’assemblea deve comparire l’o.d.g., l’orario ed i nominativi d’eventuali partecipanti esterni alla scuola.
Le assemblee di classe sono di due ore mensili e devono essere richieste almeno tre giorni prima, escludendo la prima e l’ultima ora di lezione.
Le assemblee straordinarie devono avere caratteristiche reali di eccezionalità. In caso di urgenza si deroga dal preavviso di cinque giorni.
La presenza di persone estranee all’Istituto nelle assemblee dovrà essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto. In caso d’impossibilità di riunire il Consiglio d’Istituto l’autorizzazione è data dalla Giunta esecutiva o dal Dirigente Scolastico. In caso di presenza non debitamente autorizzata, la Presidenza si fa carico dell’allontanamento delle persone estranee all’Istituto. I docenti hanno il diritto e non l’obbligo di assistere a tutte le assemblee.
Art. 18 - ASSEMBLEE DEI GENITORI 
I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Istituto secondo le modalità previste dagli art. 4 e 5 del D.P.R. 416 del 31/05/1974.
Art. 19 - ASSEMBLEE DOCENTI E NON DOCENTI 
Le assemblee del personale docente e non docente (N. 10 ore l’anno) devono essere comunicate al Capo d’Istituto almeno cinque giorni prima, salvo casi eccezionali in cui il preavviso può essere di un solo giorno. E’ prevista la partecipazione di rappresentanti sindacali. Ogni interessato dovrà comunicare anticipatamente la sua volontà di partecipazione all’assemblea.
Art. 20 - CONSIGLI DI CLASSE 
All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei docenti approva il “Piano delle Attività” in cui vengono programmati i Consigli di classe di tutto l’anno scolastico; il primo Consiglio di classe viene di norma convocato entro un mese dall’inizio delle lezioni. Il Consiglio di classe è presieduto da un docente “coordinatore” delegato dal Capo d’Istituto. Le funzioni di segretario sono svolte da un docente membro del Consiglio stesso. Fanno parte del Consiglio tutti i docenti della classe, due rappresentanti eletti dagli studenti e due rappresentanti eletti dai genitori. Spettano al Consiglio di classe le competenze relative alla programmazione didattico-educativa, alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, alle sanzioni disciplinari, nonché, con la sola presenza dei docenti, alla valutazione periodica e finale degli alunni. Tutte le componenti della scuola possono far inserire argomenti all’ordine del giorno di ciascun Consiglio, previa richiesta scritta al Capo d’Istituto.
Art. 21 - CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio d’Istituto è l’organo deputato a realizzare la partecipazione delle diverse componenti scolastiche alla gestione della scuola. Esso è formato dalle rappresentanze elette dei docenti, del personale ATA, dei genitori e degli studenti e dal Dirigente Scolastico. Le competenze del Consiglio d’Istituto sono disciplinate dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297; lo svolgimento delle riunioni è disciplinato da un apposito regolamento. Alle riunioni del Consiglio possono assistere tutte le componenti della scuola.
Art. 22 - COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei Docenti è convocato dal Capo d’Istituto o su richiesta di un terzo dei docenti (art. 4 D.P.R. 416 del 31/05/1974) con preavviso di almeno cinque giorni, salvo particolari casi di urgenza, con comunicazione dell’ordine del giorno e dell’orario.
Art. 23 - MEZZI DI ESPRESSIONE NELLA SCUOLA 
All’interno della scuola tutte le componenti godono della libertà di espressione, di opinione, di associazione e di riunione secondo il dettato costituzionale. Tutti i diritti sindacali dei lavoratori devono essere tutelati e le sezioni sindacali, che garantiscono la presenza dei sindacati sul posto di lavoro, devono essere informate ogni qualvolta si organizzi il lavoro all’interno della scuola. Le quattro componenti (docenti, non docenti, studenti, genitori) dispongono di appositi spazi murali per l’affissione di manifesti, comunicati, ecc. e possono avere a disposizione, ove possibile, locali ed attrezzature adeguate.
Tutto il materiale diffuso e affisso deve consentire l’individuazione del singolo, delle associazioni o dei gruppi che lo hanno redatto e deve essere vistato dalla Presidenza.
Il Dirigente Scolastico ha l’incarico di defiggere i manifesti anonimi e di vigilare che siano protetti gli albi delle rispettive componenti.
Il materiale affisso e diffuso non può avere contenuti ingiuriosi, lesivi della dignità personale e comunque perseguibili a termini di legge, né tantomeno essere anonimo; In tal caso il Dirigente Scolastico deve provvedere alla sua defissione e impedirne la distribuzione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Eventuali modifiche delle norme regolamentari possono essere deliberate dal Consiglio d’Istituto a maggioranza dei 2/3 dei membri a norma dall’art. 5 del D.P.R. n. 416/74, sentito il parere vincolante del Collegio dei docenti.
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo dell’Istituto.
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